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Comunicazioni e Notificazioni Telematiche: alcuni chiarimenti


Comunicazioni e Notificazioni Telematiche: alcuni chiarimenti.


 

Ho ricevuto alcune richieste di chiarimenti relativamente alle comunicazioni (biglietti di cancelleria) e notificazioni telematiche.


 Queste le domande più ricorrenti:


 a) a seguito del decreto del Ministero della Giustizia che attesta il valore legale per le comunicazioni e notificazioni telematiche a mezzo PEC, il professionista (avvocato) potrà ricevere le dette comunicazioni ancora in forma cartacea?


 b) la comunicazione o notifica telematica effettuata all'indirizzo PEC dell'avvocato sarà considerata perfezionata al momento del deposito della stessa nella casella PEC o solo dal momento in cui il professionista ne abbia effettivamente conoscenza?


 c) potrà il professionista chiedere di essere rimesso nei termini ex art. 153 c.p.c. dal magistrato qualora abbia consultato la PEC in ritardo e, per tale motivo, sia incorso in una decadenza?


 d) potrà il professionista chiedere di essere rimesso nei termini ex art. 153 c.p.c. dal magistrato qualora la sua PEC, pur funzionando perfettamente, non abbia ricevuto la comunicazione o notifica telematica per un problema addebitabile al Gestore Centrale?


Bene, questi i principali quesiti le cui risposte è opportuno che vengano precedute da un richiamo alla normativa vigente.


Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112



L'art. 51 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 stabilisce che dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della Giustizia che attesti, in un determinato Ufficio Giudiziario, la funzionalità dei servizi di comunicazione telematici


le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.


Al comma 3 del D.L. citato è stabilito che  “A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.


Art. 170.
(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)



Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.


E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.


Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.


Art. 192.
(Astensione e ricusazione del consulente)



L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.


Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.


Questi provvede con ordinanza non impugnabile.


Esaminata la normativa di riferimento passo alla trattazione e soluzione dei quesiti.


 Quesito n. 1:


a seguito del decreto del Ministero della Giustizia che attesta il valore legale per le comunicazioni e notificazioni telematiche a mezzo PEC, il professionista (avvocato) potrà ricevere le dette comunicazioni ancora in forma cartacea?


 Risposta:


una volta riconosciuto ad un determinato Ufficio Giudiziario con decreto del Ministero della Giustizia il valore legale per le comunicazioni e notificazioni telematiche a mezzo PEC l'avvocato riceverà tutte le notifiche e comunicazioni solo telematicamente e quindi nella sua PEC.


La notifica o la comunicazione avverrà mediante deposito in Cancelleria nel formato tradizionale (cartaceo) ma senza avviso diretto all'avvocato nei seguenti casi:


1)qualora l'avvocato non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC all'Ordine di appartenenza;


2)qualora l'Ordine, pur avendo l'avvocato comunicato il proprio indirizzo PEC, non abbia tempestivamente inviato al Ministero l'albo telematico dei propri iscritti;


3)qualora la PEC dell'avvocato abbia dei malfunzionamenti o sia satura di messaggi tali da non consentire alla Cancelleria di inoltrare il messaggio PEC contenente la comunicazione o la notifica


 Quesito n. 2:


la comunicazione o notifica telematica effettuata all'indirizzo PEC dell'avvocato sarà considerata perfezionata al momento del deposito della stessa nella casella PEC o solo dal momento in cui il professionista ne abbia effettivamente conoscenza?


 Risposta:


la comunicazione o notifica telematica si considera perfezionata e quindi conosciuta dall'avvocato non appena sia stata depositata nella casella PEC.


 Quesito n. 3:


potrà il professionista chiedere di essere rimesso nei termini ex art. 153 c.p.c. dal magistrato qualora abbia consultato la PEC in ritardo e, per tale motivo, sia incorso in una decadenza?


Risposta:


Assolutamente no.


 Quesito n. 4:


potrà il professionista chiedere di essere rimesso nei termini ex art. 153 c.p.c. dal magistrato qualora la sua PEC, pur funzionando perfettamente, non abbia ricevuto la comunicazione o notifica telematica per un problema addebitabile al Gestore Centrale?


Risposta:


Assolutamente si


 Da ultimo un piccolo consiglio:


considerando che dal novembre 2011 ad oggi sono state e ancora elevatissime sono le disfunzioni del PCT in tutte le sedi giudiziarie, abbiate cura di consultare quotidianamente il POLISWEB attraverso il quale potrete controllare i vostri fascicoli ed effettuare il download di eventuali documenti allegati; naturalmente i documenti così ottenuti avranno solo un fine informativo e non anche legale.


 Teramo 30 gennaio 2012


Avv. Maurizio Reale

Post date: 2012-01-30 15:59:17
Post date GMT: 2012-01-30 14:59:17

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