This page was exported from Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica [ https://maurizioreale.it ] Export date:Thu Nov 21 15:48:23 2024 / +0000 GMT ___________________________________________________ Title: DL 18.10.12 n.179 – Art. 16 – Comunicazioni Telematiche - Ritorno al passato? --------------------------------------------------- DL 18.10.12 n.179 – Art. 16 – Comunicazioni Telematiche - Ritorno al passato? Da una prima lettura del decreto-legge 18.10.12 n. 179 ed in modo particolare dell' art. 16 comma 9, mi sembra di comprendere che, dal 20 ottobre 2012, data della sua entrata in vigore, gli Uffici Giudiziari che ad oggi effettuano a valore legale le comunicazioni telematiche di cancelleria ai sensi dell'art. 136 in applicazione dell'art. 35 DM 44/2011 (e quindi: quasi tutte le Corti d'Appello e ben 124 Tribunali) non potranno più inviarle, quanto meno con valore legale; ciò deduco in considerazione del fatto che l'unico decreto idoneo a consentire alla cancelleria di inviare telematicamente le comunicazioni e' quello previsto dell'art. 51 L. 112/2008 e succ. mod. e non anche quello emesso ai sensi dell'art. 136 c.p.c. in applicazione dell'art. 35 DM 44/2011. Infatti, ad oggi, solo 28 Tribunali e 4 Corti d'Appello inviano le comunicazioni telematiche a valore legale sulla base di decreti emessi ex art. 51 L. 112/2008 e succ. mod. Il decreto-legge 18.10.12 n. 179 all'art. 16 comma 9 lett. a) prevede che le relative norme siano applicabili dall'entrata in vigore del medesimo (20 ottobre 2012) SOLO per gli Uffici Giudiziari che già inviano comunicazioni telematiche a valore legale ex art. 51 L. 112/2008 e succ. mod. (ossia, dati alla mano, 28 Tribunali e 4 Corti d'Appello). Per i restanti 124 Tribunali e 24 Corti d'Appello che fino al 19 ottobre 2012 hanno inviato le comunicazioni telematiche a seguito di decreto ex art. 136 cpc e 35 DM 44/2011, il decreto-legge 18.10.12 n. 179  produrrà effetti solo: 1) DECORSI 60 GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO (ARTT. 4 E 16 COMMA 9 LETT. A DECRETO-LEGGE 18.10.12 N. 179) E, 2) A CONDIZIONE CHE, SIANO EMESSI DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, I DECRETI AVENTI NATURA NON REGOLAMENTARE, ACCERTATA LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL. ART. 16 COMMA 10 LETT. A) DECRETO-LEGGE 18.10.12 N. 179. A questo punto, la domanda sorge spontanea: da sabato 20 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge 18.10.12 n. 179) e fino a quando non saranno trascorsi i 60 gg. dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, pur essendo trascorsi i 60 gg., non saranno stati però emessi dal Ministro della Giustizia, i decreti aventi natura non regolamentare, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione ai sensi del citato art. 10 lett. a, i 124 Tribunali e le 24 Corti d'Appello che ad oggi inviano i biglietti di cancelleria esclusivamente in via telematica a seguito di decreto ex art. 136 cpc e 35 DM 44/2011, potranno continuare ad inviarli con valore legale o dovranno tornare al cartaceo? A mio avviso dovranno necessariamente tornare al cartaceo in quanto dal 20 ottobre hanno perso la loro efficacia i decreti ministeriali con i quali, a valore legale x art. 136 cpc e 35 DM 44/2011, venivano inviate le comunicazioni di cancelleria telematiche tramite PEC! E se le comunicazioni di cancelleria continueranno ad essere inviate telematicamente, ignorando le nuove disposizioni di legge, potranno essere considerate efficaci? Alla Suprema Corte l'ardua sentenza! Teramo 21 ottobre 2012 Avv. Maurizio Reale --------------------------------------------------- Images: --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Post date: 2012-10-21 14:05:10 Post date GMT: 2012-10-21 12:05:10 Post modified date: 2015-10-15 19:27:20 Post modified date GMT: 2015-10-15 17:27:20 ____________________________________________________________________________________________ Export of Post and Page as text file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.gconverters.com