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Breve commento alla L. 53/94 a seguito delle ultime modifiche apportate dall’art. 1 comma 19 della L. 24 dicembre 2012 n. 228.


Breve commento alla L. 53/94 a seguito delle ultime modifiche apportate dall'art. 1 comma 19 della L. 24 dicembre 2012 n. 228.


La legge 21 gennaio 1994 n. 53 1, con la quale veniva riconosciuta agli avvocati la possibilità di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali, è stata modificata prima con la legge n. 148/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 e, da ultimo con l'art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha  modificato il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, viene introdotto il nuovo art. 16-quater che, a sua volta, modifica la legge 21 gennaio 1994, n. 53 (“facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”).


Tale ultima modifica normativa ha introdotto (o meglio … introdurrà) significative e importanti novità circa le modalità attraverso le quali gli avvocati potranno notificare “in proprio” gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.


Peccato che le modifiche introdotte, a mio sommesso avviso, non abbiano ancora alcuna efficacia in quanto il citato art. 16 quater al numero 3 prevede che, le stesse, acquisteranno efficacia solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dal numero 2 dell'art. 16 quater con il quale dovranno essere modificate le regole tecniche previste dal DM 44/2011 (già modificato dal decreto ministeriale del 15 ottobre 2012 n. 209 2)!


Se a ciò si aggiunge che tale decreto dovrà essere emanato entro 180 giorni dalla pubblicazione della L. 17 dicembre 2012 n. 221 (che ha convertito in legge il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179) e se ulteriormente consideriamo che, a mio avviso, il citato termine di 180 giorni non è perentorio, ben si comprende come da una parte è vero che gli avvocati hanno una nuova normativa per le notifiche ma, dall'altra, è altrettanto vero che, se tutto andrà bene, la stessa non potrà essere utilizzata prima del giugno 2013!


Vediamo, comunque, quali sono le novità introdotte.


In primo luogo merita attenzione l'art. 3 bis il quale dispone circa le modalità con le quali vanno effettuate le notifiche in modalità telematica tramite PEC.


Il comma 1 di tale articolo dispone tassativamente che la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.


Ma, a proposito di “pubblici elenchi”, sempre l'art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto anche l'art. 16 ter che per comodità trascrivo:


Art. 16-ter.


Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni


A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.


Bene se il REGINDE (registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia) si intenderà quale pubblico elenco solo a decorrere dal 15 dicembre 2013 ciò significa che fino a tale data (15 dicembre 2013), stante il disposto del comma 1 dell'art. 3 bis sopra evidenziato, l'avvocato non avrà (giuridicamente) la possibilità di notificare telematicamente a mezzo PEC, ad esempio, ad altro avvocato?


Se così fosse (e temo che così sia) le novità introdotte alla L. 53/1994 diverranno efficaci solo dal 16 dicembre 2013 e ciò anche se prima di tale data sarà stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto recante modifiche al DM 44/2011.


Il comma 2 dell'art. 3 bis consente all'avvocato di estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;


a ciò si aggiunga che l'art. 6 ora prevede che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3 bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.


Le ulteriori disposizioni dell'art. 3 bis “spiegano” come materialmente debba essere preparata la notifica a mezzo PEC.


Il comma 4 bis dell'articolo 8 dispone che l'avvocato che voglia notificare telematicamente a mezzo PEC non abbia più l'obbligo di osservare quanto indicato nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4 e quindi venga meno l'obbligo di munirsi del registro cronologico e di annotare le notificazioni eseguite.


Il comma 1 bis dell'articolo 9 dispone che qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


L'art. 10 aggiunge al n. 1 un secondo comma per il quale quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.


Teramo 31 gennaio 2013


Avv. Maurizio Reale

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