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Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di sorveglianza di Catania - ufficio di sorveglianza di Catania (settore penale) e presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina (settore penale)


Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via  telematica


presso il Tribunale di sorveglianza di Catania - ufficio di sorveglianza  di Catania


(settore penale)


e presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per  i  minorenni  di Messina


(settore penale)


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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


DECRETO 28 luglio 2016 


Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via  telematica  presso il Tribunale di sorveglianza di Catania - ufficio di sorveglianza  di Catania - settore penale. (16A06072)


(GU n.193 del 19-8-2016)


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda  ad  uno  o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data  decorrere  dalla   quale   le   notificazioni   a   persona   diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,  150  e 151, comma 2,  del  codice  di  procedura  penale,  nei  procedimenti dinanzi ai tribunali  e  alle  corti  di  appello,  debbano  avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta  elettronica certificata risultante da pubblici elenchi  o  comunque  accessibili alle  pubbliche  amministrazioni,   secondo   la normativa,   anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la ricezione dei documenti informatici;


Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18  aprile 2011,  recante  «Regolamento  concernente  le  regole  tecniche   per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;


Verificata  la  funzionalità  dei  servizi  di  comunicazione  dei documenti  informatici degli  uffici  giudiziari  nel  Tribunale  di sorveglianza di Catania e nell'Ufficio di  sorveglianza  di  Catania, come da comunicazione del  responsabile  per  i  sistemi  informativi automatizzati;


Rilevata  la  necessità  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto dall'art. 16 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello  Stato  (Legge  di  stabilità  2013)»  per  il  Tribunale   di sorveglianza di Catania e per l'Ufficio di sorveglianza  di  Catania, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale  dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'Ordine  degli avvocati di Caltagirone, Catania, Ragusa e Siracusa;


Emana il seguente decreto:


Art. 1


1. E' accertata la funzionalità dei servizi  di  comunicazione  di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di  stabilità  2013)»  presso  il Tribunale di sorveglianza di Catania e l'Ufficio di  sorveglianza  di Catania.


2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1,  le  notificazioni  a persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale,  sono effettuate esclusivamente per via telematica.


Art. 2


1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo a quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 28 luglio 2016


Il Ministro: Orlando



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


DECRETO 28 luglio 2016 


Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via  telematica  presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per  i  minorenni  di Messina - settore penale. (16A06073)


(GU n.193 del 19-8-2016)


 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda  ad  uno  o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data  a decorrere  dalla   quale   le   notificazioni   a   persona   diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,  150  e 151, comma 2,  del  codice  di  procedura  penale,  nei  procedimenti dinanzi ai tribunali  e  alle  corti  di  appello,  debbano  avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta  elettronica certificata risultante da pubblici  elenchi  o  comunque  accessibili alle  pubbliche amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la ricezione dei documenti informatici;


Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18  aprile 2011,  recante  «Regolamento  concernente  le  regole  tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010  n. 24.»;


Verificata  la  funzionalità  dei  servizi  di  comunicazione  dei documenti informatici dell'ufficio giudiziario  nella  Procura  della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di  Messina,  come  da comunicazione   del   Responsabile   per   i   Sistemi    informativi Automatizzati;


Rilevata  la  necessità  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto dall'art. 16 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello  Stato  (Legge  di  stabilità  2013)»  per  la  Procura  della Repubblica  presso  il  Tribunale  per  i   minorenni   di   Messina, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura Generale  dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine  degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina e Patti;


Emana


il seguente decreto:


Art. 1


1. E' accertata la funzionalità dei servizi  di  comunicazione  di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di  stabilità  2013)»  presso  la Procura della Repubblica presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  di Messina.


2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le  notificazioni  a persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale,  sono effettuate esclusivamente per via telematica.


Art. 2


1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo a quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 28 luglio 2016


Il Ministro: Orlando


 
Post date: 2016-08-19 18:52:03
Post date GMT: 2016-08-19 16:52:03
Post modified date: 2016-08-19 18:53:39
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