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	<title>Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica</title>
	<link>https://maurizioreale.it</link>
	<description>a cura dell&#039;Avv. Maurizio Reale (cultore della materia &#34;Informatica Giuridica&#34; presso l&#039;Università Statale di Milano)</description>
	<pubDate>Sat Jul 25 0:51:10 2026 / +0000  GMT</pubDate>
	<generator>Universal Post Manager 1.1.2 [ www.ProfProjects.com ] </generator>
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			<title>ReGIndE: una sola PEC per più professionisti?</title>
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			<pubDate>Sat Jul 25 0:51:10 2026 / +0000  GMT</pubDate>
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			<content-encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Con provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014, sono state rilasciate le <a href="http://ilprocessotelematico.webnode.it/la-normativa-del-pct/nuove-specifiche-tecniche-art-34-dm-44-2011-del-16-4-14-pubblicate-in-gu-il-30-4-14/">nuove specifiche tecniche</a> ex art. 34 del DM 44/2001 che, dal 15 maggio 2014, sostituiranno quelle emanate il 18 luglio 2011.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Con precedente <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=67409">articolo</a> avevo evidenziato le modifiche più significative apportate dalle nuove specifiche tecniche ma, in data 6 maggio 2014, sul portale dei serviti telematici del Ministero della giustizia veniva pubblicato un comunicato con il quale si avvisava il rilascio nell'area download dello stesso sito, a seguito dell'emanazione delle nuove specifiche tecniche, di una nuova versione degli schemi XSD con alcune nuove funzionalità di accettazione degli atti depositati telematicamente e di deposito telematico delle perizie dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) nel contesto del sistema SICID.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Nel <a href="http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_3_1&amp;contentId=DOC1158" target="_blank">documento allegato</a> a tale comunicato è possibile leggere quanto di seguito:</h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"> <strong>ACCETTAZIONE DEGLI ATTI TELEMATICI.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"> <strong>b. GESTIONE DEL FIRMATARIO DEGLI ATTI DEPOSITATI.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>I meccanismi attualmente presenti impongono una <u>relazione tra l'indirizzo di PEC del mittente e il firmatario dell'atto depositato telematicamente</u>.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><u>Tali meccanismi</u> di controllo <u>saranno modificati in modo da slegare il mittente del deposito dai firmatari presenti nell'atto principale</u>.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><u>Verrà</u> pertanto <u>consentito a un firmatario dell'atto di utilizzare un indirizzo di PEC del ReGIndE associato anche ad altri soggetti</u> (<u>è il caso tipico di avvocati appartenenti a uno stesso studio legale che condividono un uguale indirizzo PEC comunicato sul ReGIndE</u>).</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ciò significa che il professionista potrà depositare telematicamente atti (e documenti) utilizzando l'indirizzo PEC del ReGIndE associato anche ad altri soggetti.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Si evince quindi, come logica conseguenza, che più professionisti potranno comunicare e inserire a ReGIndE lo stesso indirizzo PEC e che <strong>potrà essere scelta una pec di studio <u>per più avvocati</u> da comunicare a nome di più soggetti.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'art. 16 comma 7 della legge 2/2009 recita testualmente: "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (…)”.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Dalla lettura di tale articolo ho sempre ritenuto (erroneamente?) che l'indirizzo da comunicare dovesse essere <strong>personale ed univoco per ogni professionista</strong> e tale quindi da non consentire a più professionisti di avere (e comunicare al proprio Ordine professionale) il medesimo indirizzo PEC.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tale interpretazione, sino ad oggi, era condivisa ed unanime al punto che i diversi vademecum elaborati e pubblicati dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati precisavano che non era possibile <strong>scegliere una pec di studio per più avvocati da comunicare a nome di più soggetti ex legge 2/2009 in quanto l'indirizzo PEC doveva considerarsi “personale” (a tal proposito cfr., ad es., <a href="http://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_articoli/FAQ_PCT_PECagg.pdf">Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati </a>, <a href="http://www.ordineavvocati.vr.it/UserFiles/File/Vademecum_1.1.pdf">Ordine Avvocati Verona</a>).</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">A ciò deve aggiungersi che:</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>1)</strong> con questa nuova interpretazione dell'art. 16 citato, la pec non sarebbe più in grado di garantire l'associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella di posta elettronica certificata e,</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>2)</strong> le comunicazioni telematiche di cancelleria verranno inoltrate alla PEC risultante dal ReGIndE a tutti gli avvocati “collegati” a quell'indirizzo PEC i quali, pur svolgendo la professione nel medesimo studio, potrebbero non solo non essere tra loro associati ma, soprattutto, neanche difensori della parte interessata dalla comunicazione di cancelleria e cio nonostante avere, quindi, la possibilità di conoscere informazioni riservate e, come tali, tutelate dalla privacy senza trascurare l'ulteriore e importante aspetto deontologico che, in una tale situazione, potrebbe far configurare la violazione dell'art. 9 del vigente Codice Deontologico Forense e, dopo la sua pubblicazione in G.U., di quella prevista dall'art. 13 del codice approvato dal CNF nella seduta del 13 gennaio 2014.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Teramo 08 maggio 2014</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Avv. Maurizio Reale</h3>
&nbsp;]]></content-encoded>
			<excerpt-encoded><![CDATA[]]></excerpt-encoded>
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			<wp-post_date>2014-05-08 09:00:20</wp-post_date>
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