This page was exported from Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica [ https://maurizioreale.it ] Export date:Sat Nov 23 8:01:41 2024 / +0000 GMT ___________________________________________________ Title: ReGIndE: una sola PEC per più professionisti? --------------------------------------------------- Con provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014, sono state rilasciate le nuove specifiche tecniche ex art. 34 del DM 44/2001 che, dal 15 maggio 2014, sostituiranno quelle emanate il 18 luglio 2011. Con precedente articolo avevo evidenziato le modifiche più significative apportate dalle nuove specifiche tecniche ma, in data 6 maggio 2014, sul portale dei serviti telematici del Ministero della giustizia veniva pubblicato un comunicato con il quale si avvisava il rilascio nell'area download dello stesso sito, a seguito dell'emanazione delle nuove specifiche tecniche, di una nuova versione degli schemi XSD con alcune nuove funzionalità di accettazione degli atti depositati telematicamente e di deposito telematico delle perizie dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) nel contesto del sistema SICID. Nel documento allegato a tale comunicato è possibile leggere quanto di seguito:  ACCETTAZIONE DEGLI ATTI TELEMATICI.  b. GESTIONE DEL FIRMATARIO DEGLI ATTI DEPOSITATI. I meccanismi attualmente presenti impongono una relazione tra l'indirizzo di PEC del mittente e il firmatario dell'atto depositato telematicamente. Tali meccanismi di controllo saranno modificati in modo da slegare il mittente del deposito dai firmatari presenti nell'atto principale. Verrà pertanto consentito a un firmatario dell'atto di utilizzare un indirizzo di PEC del ReGIndE associato anche ad altri soggetti (è il caso tipico di avvocati appartenenti a uno stesso studio legale che condividono un uguale indirizzo PEC comunicato sul ReGIndE). Ciò significa che il professionista potrà depositare telematicamente atti (e documenti) utilizzando l'indirizzo PEC del ReGIndE associato anche ad altri soggetti. Si evince quindi, come logica conseguenza, che più professionisti potranno comunicare e inserire a ReGIndE lo stesso indirizzo PEC e che potrà essere scelta una pec di studio per più avvocati da comunicare a nome di più soggetti. L'art. 16 comma 7 della legge 2/2009 recita testualmente: "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (…)”. Dalla lettura di tale articolo ho sempre ritenuto (erroneamente?) che l'indirizzo da comunicare dovesse essere personale ed univoco per ogni professionista e tale quindi da non consentire a più professionisti di avere (e comunicare al proprio Ordine professionale) il medesimo indirizzo PEC. Tale interpretazione, sino ad oggi, era condivisa ed unanime al punto che i diversi vademecum elaborati e pubblicati dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati precisavano che non era possibile scegliere una pec di studio per più avvocati da comunicare a nome di più soggetti ex legge 2/2009 in quanto l'indirizzo PEC doveva considerarsi “personale” (a tal proposito cfr., ad es., Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati , Ordine Avvocati Verona). A ciò deve aggiungersi che: 1) con questa nuova interpretazione dell'art. 16 citato, la pec non sarebbe più in grado di garantire l'associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella di posta elettronica certificata e, 2) le comunicazioni telematiche di cancelleria verranno inoltrate alla PEC risultante dal ReGIndE a tutti gli avvocati “collegati” a quell'indirizzo PEC i quali, pur svolgendo la professione nel medesimo studio, potrebbero non solo non essere tra loro associati ma, soprattutto, neanche difensori della parte interessata dalla comunicazione di cancelleria e cio nonostante avere, quindi, la possibilità di conoscere informazioni riservate e, come tali, tutelate dalla privacy senza trascurare l'ulteriore e importante aspetto deontologico che, in una tale situazione, potrebbe far configurare la violazione dell'art. 9 del vigente Codice Deontologico Forense e, dopo la sua pubblicazione in G.U., di quella prevista dall'art. 13 del codice approvato dal CNF nella seduta del 13 gennaio 2014. Teramo 08 maggio 2014 Avv. Maurizio Reale   --------------------------------------------------- Images: --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Post date: 2014-05-08 09:00:20 Post date GMT: 2014-05-08 07:00:20 Post modified date: 2015-10-12 18:48:54 Post modified date GMT: 2015-10-12 16:48:54 ____________________________________________________________________________________________ Export of Post and Page as text file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.gconverters.com