Iscrivere a ruolo i pignoramenti

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Come fare per iscrivere a ruolo i pignoramenti

L’articolo 18 del decreto legge 132/14, convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162, ha modificato gli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile che disciplinano rispettivamente il pignoramento mobiliare, il pignoramento presso terzi e il pignoramento immobiliare.

001

002 MOBILIARE

003 PRESSO TERZI

004 IMMOBILIARE

E’ noto che, a seguito di tali modifiche, dal 31 marzo 2015 sussiste l’obbligo per il difensore di iscrivere a ruolo telematicamente i procedimenti esecutivi sopra indicati e ciò dovrà fare, a pena di decadenza, entro i seguenti termini che decorrono dal giorno della riconsegna al difensore, da parte dell’ufficiale giudiziario, del titolo, del precetto e del pignoramento:

15 giorni pignoramento mobiliare

30 giorni pignoramento presso terzi

15 giorni pignoramento immobiliare

L’iscrizione a ruolo è, come già detto, obbligatoriamente telematica e, dovremo inserire quale ATTO PRINCIPALE (ATTO INTRODUTTIVO) nella fase di compilazione della “busta telematica”, la NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO; nell’anticipare che tutti i redattori consentono di generarla automaticamente, è opportuno evidenziare come la stessa debba essere generata solo dopo aver inserito tutte le informazioni  richieste (parti, beni pignorati, ecc. ecc.).

ALLEGATI

Attenzione: trattandosi di ATTO PRINCIPALE, la nota di iscrizione a ruolo NON DOVRA’ MAI ESSERE STAMPATA, SCANSIONATA E ALLEGATA ALLA BUSTA in quanto la stessa dovrà essere un PDF TESTO; come già scritto, i redattori consentono di generarla automaticamente nel formato richiesto.

Ma, oltre alla NOTA DI ISCRIZIONE, dovremo allegare alla “busta telematica” le copie informatiche (ossia copie ottenute dalla scansione di documenti cartacei) del:

titolo

precetto

pignoramento

Dobbiamo quindi, una volta restituiti dall’ufficiale giudiziario, effettuare la scansione del:

titolo

precetto

pignoramento

e, solo in ipotesi di pignoramento immobiliare, avremo cura di ritirare dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e scansionare anche la NOTA DI TRASCRIZIONE la quale ovviamente potrà essere depositata anche dopo l’iscrizione a ruolo con successivo deposito telematico ove non fosse disponibile entro il termine da osservare per l’iscrizione.

Per ciascuno degli atti sopra indicati, dovrà ottenersi un file; gli stessi poi dovranno essere inseriti nella busta associandoli alla esatta tipologia di atto:

Per il pignoramento presso terzi:

titolo =  titolo

precetto = precetto

citazione = atto di pignoramento presso terzi

Per il pignoramento mobiliare:

titolo =  titolo

precetto = precetto

verbale di pignoramento mobiliare = verbale di pignoramento mobiliare

Per il pignoramento immobiliare:

titolo =  titolo

precetto = precetto

atto di pignoramento immobiliare = atto di pignoramento immobiliare

nota di trascrizione = nota di trascrizione

Le norme sopra richiamate prevedono che le copie informatiche ottenute dalla scansioni degli originali del titolo, del precetto, del pignoramento e della nota di trascrizione debbano essere allegate, ai fini di una corretta iscrizione a ruolo, in copia conforme; dovremo quindi,  una volta ottenute le copie informatiche del titolo, del precetto, del pignoramento e della nota di trascrizione attestarne la conformità.

Per attestare la conformità potremo avvalerci, a nostra insindacabile scelta, di una delle seguenti modalità:

A) attestazione di conformità inserita all’interno del PDF ottenuto dopo la scansione del documento:

l’attestazione di conformità dovrà essere apposta dopo la scansione dell’originale cartaceo all’interno del PDF,  così come disposto dall’art. 16 undecies comma 2 del DL 179/12.

UNA VOLTA INSERITA L’ATTESTAZIONE NEL FILE PDF, BISOGNERA’ SALVARE IL FILE E POI IL FILE DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE prima di procedere al suo deposito telematico utilizzando il relativo software. 

Cliccando qui trovi la guida esplicativa (anche in video) per inserire all’interno del PDF, ottenuto dopo la scansione dell’originale cartaceo, l’attestazione di conformità.

B) attestazione di conformità inserita in un documento informatico separato:

l’ufficiale giudiziario ha restituito gli originali del TITOLO, del PRECETTO e del PIGNORAMENTO.

A questo punto dobbiamo scansionare, separatamente il TITOLO, il PRECETTO e il PIGNORAMENTO.

Otteniamo così tre file che, avremo salvato (ad esempio) con i seguenti nomi:

TITOLO.PDF – PRECETTO.PDF – PIGNORAMENTO.PDF

Se l’iscrizione è relativa al pignoramento immobiliare potremmo essere già in possesso anche della NOTA DI TRASCRIZIONE consegnataci dal conservatore dei registri immobiliari; in questo caso procediamo alla scansione anche della NOTA DI TRASCRIZIONE che salveremo con il nome: NOTA TRASCRIZIONE.PDF (come già detto, ove non disponessimo ancora della nota di trascrizione, possiamo procedere alla iscrizione a ruolo in quanto la stessa potrà essere depositata successivamente, avendo naturalmente cura di attestare, anche per essa, la conformità.

Potremo procedere ad attestare la conformità dei file ottenuti dalla scansione in un documento informatico separato (PDF) semplicemente INSERENDO IL NOME DEL FILE E DESCRIVENDO, nell’attestazione, IL DOCUMENTO DI CUI SI ATTESTA LA CONFORMITA’.

 Predisponiamo con il nostro software di video scrittura l’attestazione di conformità:

 TRIBUNALE DI __________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

 Il sottoscritto Avvocato ____________________

ATTESTA

che i seguenti file:

TITOLO.PDF –  SENTENZA N. 1234/2014 del Tribunale di _____________ depositata il ______________;

PRECETTO.PDF – ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL _____________ A _______________ A FAVORE DI ____________________  PER L’IMPORTO DI EURO _______________;

PIGNORAMENTO.PDF – ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE NOTIFICATO IL ________________ A _______________ SU RICHIESTA DI ___________________ 

NOTA TRASCRIZIONE.PDF – NOTA DI TRASCRIZIONE DELLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ____________ N. _________  DEL ____________ 

allegati al presente deposito, sono conformi agli originali analogici in mio possesso.

 LUOGO_________, DATA______________

 AVV. __________________________

 Una volta ultimata l’attestazione di conformità, la stessa dovrà essere trasformata in PDF TESTO (senza scansione) e firmata digitalmente prima di procedere al deposito telematico; l’attestazione dovrà essere inserita nella busta telematica qualificandola, come TIPO ATTO, “ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ “. Fino a quando il redattore utilizzato non sarà aggiornato con il nuovo TIPO ATTO denominato “ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ” potrai allegarla come “ALLEGATO GENERICO”.   

N.B. i file allegati TITOLO.PDF – PRECETTO.PDF – PIGNORAMENTO.PDF – NOTA TRASCRIZIONE.PDF NON DEVONO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE.

(Slide complete FIIF consultabili qui)

10 marzo 2016

Avv. Maurizio Reale

         

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